Unione Europea: tutela dei diritti dei viaggiatori

In questi giorni molti di noi stanno partendo o, se si è tra coloro che cercano i last minute, stanno progettando le proprie vacanze. Torna utile, quindi, conoscere il memorandum della Commissione Europea che contiene la Top Ten delle informazioni utili per i turisti europei.
Il documento ricorda le raccomandazioni essenziali per la tutela dei propri diritti quando si è in viaggio o in vacanza.
1.CHI CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA
Il 112 è il numero telefonico che potete chiamare per mettervi in contatto con i servizi di emergenza in tutta la Unione Europea, da telefoni fissi o mobili, gratuitamente. È disponibile in tutti i 27 Stati membri.
Alcuni Stati membri hanno introdotto il 112 come numero di emergenza principale, disponibile in molti casi insieme a specifici numeri di emergenza nazionali.
Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm
2.EVITARE INCIDENTI STRADALI
Si è stimato che un incidente su quattro tra quelli che avvengono in automobile può essere collegato all’uso eccessivo di alcol, percentuale che aumenta sensibilmente nel periodo delle vacanze. Nel giugno del 2001 la Commissione Europea ha stabilito dei limiti relativi al livello di alcol nel sangue consentito al volante:
0,5 mg/ml per tutti i conducenti;
0,2 mg/ml per i neopatentati e i conducenti professionisti.
Tale livello può variare da uno Stato membro all’altro (per esempio la Svezia ha adottato un approccio di tolleranza pari a zero). Ovviamente il comportamento più sicuro consiste nel non bere assolutamente prima di mettersi alla guida.
Per ulteriori informazioni sulla sicurezza stradale, la pagina da visionare è:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm
3.VOLARE SICURI
L’Unione europea ha stilato una lista di compagnie aeree ritenute poco sicure, elenco che costituisce un forte incentivo a porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza.
Le compagnie interessate potranno infatti essere cancellate dalle lista se introdurranno correttivi soddisfacenti per conformarsi a tutti gli standard di sicurezza previsti. L’idea della lista comunitaria si sta rivelando sempre più utile come strumento preventivo piuttosto che punitivo per salvaguardare la sicurezza aerea.
Le compagnie aeree sulla lista non sono autorizzate a effettuare i voli da e per l’Unione Europea. Così se avete intenzione di prendere un volo che decolla o atterra al di fuori della UE, potete controllare personalmente la lista nera UE per verificare se la compagnia che vi interessa è soggetta al divieto di volo nell’Unione europea per motivi di sicurezza.
Per la lista delle compagnie aeree bandite:
http://air-ban.europa.eu/.
4.SICUREZZA NEGLI AEROPORTI
I passeggeri aerei possono trasportare con sé liquidi (di qualsiasi tipo compresi acqua potabile e cosmetici) solo in contenitori singoli con una capacità massima di 100 millilitri ciascuno.
Il quantitativo di liquidi massimo consentito per passeggero è pari a 1 litro. L’involucro in cui inserire i contenitori di liquidi (come bottigliette d’acqua, tubetti di dentifricio e vasetti di cosmetici) deve essere un sacchetto di plastica trasparente risigillabile
Si tratta di restrizioni rese necessaria dalla minaccia costituita dagli esplosivi liquidi. Fino a quando non verrà ideata e introdotta negli aeroporti una tecnologia capace di individuare tali esplosivi, i passeggeri saranno autorizzati a trasportare liquidi solo in quantitativi limitati o se realmente necessari durante il viaggio, come medicine o alimenti per bambini. Tutti gli altri liquidi devono essere inviati con il bagaglio registrato.
Per ulteriori informazioni consultare i siti internet delle compagnie aeree con cui si deve volare oppure la pagina: http://ec.europa.eu/transport/air/doc/security_2006_aviation_security_new_rules_poster.pdf.

5.COSA FARE IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VOLO O DI NEGATO IMBARCO
Prima di recarvi in aeroporto, controllare l’orario di partenza perché gli orari dei voli possono cambiare. Se il vostro volo viene annullato o se vi viene negato l’imbarco, chiedete il rimborso del prezzo del biglietto o dei segmenti inutilizzati oppure l’imbarco, quanto prima possibile, su un altro volo verso la destinazione finale. Potete avere diritto a una compensazione compresa fra 250 e 600 euro, a seconda della distanza e dei ritardi subiti con il volo alternativo. La compagnia aerea dovrebbe inoltre informarvi riguardo ai vostri diritti e al motivo dell’annullamento o del negato imbarco. Dovrebbe anche fornire assistenza durante l’attesa per quanto riguarda pasti, bevande, possibilità di comunicazione e una camera di albergo per la notte, se necessario.
Se i passeggeri ritengono che le compagnie aeree non si comportano in modo soddisfacente in risposta ai loro reclami, possono presentare il reclamo all’organismo nazionale competente in materia nello Stato membro UE (o in Islanda, Svizzera e Norvegia) in cui si è verificato l’incidente. Quando l’incidente coinvolge una compagnia aerea della UE ma non ha luogo in uno Stato membro UE, il passeggero può presentare il reclamo nello Stato membro UE di destinazione.
Per l’elenco di tali organismi consultare il sito:
http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm.
Per informazioni sui diritti dei passeggeri anche su mezzi di trasporto ferroviari e navali– compreso il diritto al rimborso – recarsi sul sito:
http://ec.europa.eu/transport/passengers/index_en.htm
6.INFLUENZA A(H1N1) E NEGATO IMBARCO
Se vi viene negato l’imbarco perché siete un caso sospetto di influenza A(H1N1) e la decisione non è basata né sulla raccomandazione di un’autorità sanitaria né sul parere di un medico, avete diritto al rimborso o all’imbarco su un altro volo, nonché a una compensazione. La decisione di negare l’imbarco non può essere, infatti, una misura adotta in modo discrezionale e unilaterale dalla compagnia aerea.
Per informazioni aggiornate sull’Influenza A(H1N1):
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/novelflu_en.htm
7.DISABILI E PASSEGGERI A MOBILITÀ RIDOTTA
I passeggeri con difficoltà motorie sono invitati a comunicare alla compagnia aerea o al tour operator l’assistenza necessaria almeno 48 ore prima della partenza del volo. Gli organismi di gestione degli aeroporti vengono informati e sono responsabili dell’assistenza fino alla porta di imbarco; in seguito è responsabile la compagnia aerea. L’assistenza è gratuita.
Per ulteriori informazioni sui diritti dei passeggeri a mobilità ridotta:
http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/prm_en.htm
8.TRASPARENZA DEL SITO WEB IN MATERIA DI PREZZI
Per prenotazioni di voli online, il prezzo finale “completo” deve essere indicato già nella pagina iniziale. Ciò per consentire un confronto fra i prezzi delle varie compagnie aeree e garantire una reale possibilità di scelta. Eventuali supplementi di prezzo opzionali devono essere indicati in modo semplice, chiaro e trasparente.
La Commissione Europea ha compilato inoltre un elenco delle pratiche vietate, come presentare in modo fuorviante offerte apparentemente gratuite.
Per ulteriori informazioni è utile consultare gli articoli 22 e 23 del regolamento recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità:
Altri divieti sono elencati sul sito:http://ec.europa.eu/consumers/rights/
9.BAGAGLI SMARRITI E DANNEGGIATI
In caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio si ha diritto a un rimborso dalla compagnia aerea fino a un massimo di 1100 euro. Se trasportate articoli di valore dovreste stipulare un’assicurazione di viaggio privata oppure potete beneficiare di un limite di responsabilità più elevato da parte della compagnia aerea rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento. In caso di difficoltà con la compagnia aerea, è consigliabile rivolgersi all’associazione per la protezione dei consumatori nazionale del vostro paese o alla rete dei centri europei dei consumatori (European Consumer Centres Network – ECC-Net).
Per ulteriori informazioni è bene consultare il regolamento sulla responsabilità del vettore aereo in caso d’incidenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0889:EN:HTML
10.VIAGGI TUTTO COMPRESO
I consumatori che acquistano un viaggio “tutto compreso”, hanno diritto a sapere per cosa stanno pagando ossia cosa è incluso nel pacchetto ai sensi della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990. Gli opuscoli di informazioni messi a disposizione dei consumatori devono indicare chiaramente e con precisione il prezzo e tutte i dettagli pertinenti, quali la destinazione, l’itinerario e i mezzi di trasporto utilizzati, il tipo di alloggio, i pasti forniti, gli obblighi in materia di passaporto e di visti, le formalità sanitarie, i tempi di pagamento e i termini per informare i consumatori in caso di annullamento.
Per ulteriori informazioni sulla direttiva:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0314:EN:HTML




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